(massima n. 1)
In tema di stato di necessitą (art. 54 c.p.), l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sģ che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operativitą dell'esimente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la minaccia proveniente da un'organizzazione mafiosa «ci sono mali discorsi per lui ed i suoi figli» pur attestando la serietą del pericolo, non integri gli estremi di cui all'art. 54 c.p., in quanto sfornita di allegazione circa l'inevitabilitą del male minacciato, considerato che, nella specie, il fatto che l'imputato per il reato di strage estraneo alla mafia e cognato di un capomafia che gli aveva fatto pervenire la detta minaccia tramite il figlio pur consapevole che la sua famiglia, in quanto legata alla mafia, non avrebbe potuto esonerarlo dal pericolo minacciato nel caso che egli si fosse rifiutato di collaborare, non si traduce nell'inevitabilitą della minaccia, posto che quest'ultima poteva essere scongiurata con alternative diverse e al di fuori della famiglia, per esempio con la collaborazione dello Stato).