(massima n. 1)
La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, e da cui si ha ragione di temere che sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, non sia ancora terminata. Quando invece l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, il cui esperimento peraltro non costituisce un onere, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, e in particolare, quando, si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 c.c.