(massima n. 1)
L'erronea convinzione della sussistenza dello stato di necessitą deve basarsi non su un criterio meramente soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensģ su dati di fatto concreti che, seppur non idonei a realizzare quelle condizioni di fatto che farebbero obiettivamente scattare l'esimente, sono tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in una situazione di pericolo.