(massima n. 1)
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessitą deve basarsi non gią su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensģ su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la condanna di due coniugi, dei relativi genitori e di due parroci i quali, in concorso tra loro, avevano rifiutato di consegnare una bambina bielorussa ai responsabili dell'organizzazione che doveva curarne il rimpatrio, per evitare alla minorenne un trauma psicologico nel timore che, una volta tornata in Bielorussia, la stessa avrebbe subito violenze di cui aveva gią narrato di essere restata vittima prima dell'affidamento temporaneo in Italia).