(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 47 c.p., non č sufficiente che l'imputato affermi di non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l'errore l'onere di provare - o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell'assunto - di aver agito presupponendo una realtā diversa da quella effettiva.