(massima n. 1)
In materia di colpa professionale, se la contestazione riguarda una condotta imprudente o negligente del medico, la valutazione del giudice deve essere effettuata nell'ambito della colpa generica, secondo i criteri normali e di comune applicazione, validi per qualsiasi condotta colposa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilitą colposa del medico il quale, dinanzi ad una sintomatologia equivoca esibita dalla paziente, non aveva atteso l'esito delle indagini di laboratorio, procedendo, senza che sussistessero ragioni di urgenza, al raschiamento dell'utero, cui era seguita una malattia della paziente nonché la perdita del feto).