(massima n. 1)
In tema di accertamento della colpa, il medico č tenuto ad osservare le leges artis universalmente riconosciute anche quando compie un'attivitā definita come rischiosa, configurandosi altrimenti una colpevole imperizia, rispetto alla quale l'ordinamento penale distingue tra i vari gradi di colpa solo ai fini della determinazione della pena ex art. 133 c.p.