(massima n. 1)
Il dolo si configura nella forma eventuale quando il soggetto attivo, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando, invece, l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia anche voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura non nella forma di dolo eventuale, ma in quella di dolo diretto, pacificamente e pienamente compatibile con il tentativo. (Fattispecie relativa a ricorso avverso provvedimento in tema di misura cautelare personale per tentato omicidio).