(massima n. 1)
L'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare, per l'autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come «eventuale» nel caso di accettazione del rischio, e come «diretto» negli altri casi, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo «intenzionale». (Nel caso di specie si è ritenuta la sussistenza del dolo diretto del reato di tentato omicidio nell'azione del soggetto che, subito dopo la consumazione di una rapina, aveva esploso un colpo di pistola a bruciapelo, all'altezza del torace, contro persona che tentava di disarmarlo, senza conseguenze mortali, non potendosi comunque ritenere che, in relazione alle modalità della condotta e al mezzo usato, l'autore non si fosse rappresentato l'evento morte).