(massima n. 1)
In tema di elemento psicologico del reato, il dolo alternativo sussiste se l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. Si ha, invece, dolo eventuale allorquando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla. Ne consegue che il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, in quanto è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presuppone il dolo diretto. Al contrario, vi è compatibilità tra tentativo penalmente punibile e dolo alternativo, poiché la sostanziale equivalenza dell'uno e dell'altro evento, che l'agente si rappresenta indifferentemente, entrambi come eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà comporta che questa forma di dolo è diretta, atteso che ciascuno degli eventi è ugualmente voluto dal reo. (Fattispecie relativa ad esplosione di colpo di fucile contro auto in allontanamento, in procedimento per tentato omicidio, in cui la Corte ha annullato con rinvio non risultando definito il danneggiamento dell'auto e morte dei fuggitivi, si siano prospettati come eventi indifferentemente voluti ovvero il secondo come mera possibile conseguenza del primo).