(massima n. 1)
In tema di delitti omicidiari deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, anche quella particolare manifestazione di volontą dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi, morte o ferimento della vittima, casualmente ricollegabili alla sua condotta.