(massima n. 1)
L'estetista professionale č titolare, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p. di una posizione di garanzia a tutela della incolumitą di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, in virtł sia del principio del "neminem laedere", sia della sua qualitą di custode degli apparecchi elettromagnetici utilizzati per detto trattamento, il cui uso, anche unitamente a prodotti cosmetici, potrebbe dar luogo ad attivitą da qualificarsi pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., di talché č in astratto configurabile la sua responsabilitą per le lesioni causate dai trattamenti estetici praticati in violazione delle regole cautelari di settore.