(massima n. 2)
Nel caso di pluralitą di reati - unificati dal vincolo della continuazione - la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione pił grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identitą dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessitą di rispettare il limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare.