(massima n. 1)
Le immunitą dalla giurisdizione previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate e rese esecutive in Italia con L. 9 agosto 1967, n. 804, non sono limitate ai soli rappresentanti diplomatici veri e propri. L'art. 43 della Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, infatti, stabilisce, al primo comma, che anche i «funzionari consolari» e gli «impiegati consolari» non possono essere sottoposti a giudizio dalle autoritą giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato l'improcedibilitą dell'azione penale per il fatto compiuto dall'imputato e ritenuto integrare la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. nell'esercizio delle funzioni di sovrintendente del Cimitero militare americano di Nettuno e di membro della missione diplomatica degli Stati Uniti).