(massima n. 1)
In tema di paesaggio, la disposizione di cui all'art. 181, comma primo ter, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 41, introdotta dall'art. 1, comma terzo lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308, ai sensi del quale le sanzioni penali previste dal comma primo dello stesso art. 181 non si applicano qualora l'autoritą amministrativa accerti la compatibilitą paesaggistica di quanto realizzato, si applica, in presenza delle condizioni prescritte, anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p..