(massima n. 1)
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.L.vo n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 c.p., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pił favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della condanna per abolitio criminis).