(massima n. 1)
Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza, posto in essere prima dell'entrata in vigore della L. 14 novembre 2000 n. 331, ove non sussistano le condizioni nelle quali, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. f), di detta legge, sarebbe tuttora possibile il reclutamento su base obbligatoria, deve ritenersi non più idoneo a rendere configurabile il reato di cui all'art. 14 della L. 8 luglio 1998; ciò in applicazione della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, c.p., atteso che la nuova disciplina sul reclutamento, non avendo del tutto eliminato il servizio militare obbligatorio, non ha comportato una totale « abolitio criminis» ma soltanto una riduzione della possibile sfera di operatività dell'illecito penale.