(massima n. 1)
La nuova figura di reato del falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 del D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non rientra nel novero delle fattispecie di reati societari, la cui consumazione costituisce requisito per la integrazione del delitto di cui all'art. 223 legge fall., e quindi la corrispondente condotta non č pių prevista come reato di bancarotta fraudolenta impropria societaria. (In motivazione la Corte ha osservato che il reato di falso in prospetto, pur ponendosi in rapporto di continuitā normativa con quello di false comunicazioni sociali delineata dall'art. 2621 c.c. nel testo antecedente all'entrata in vigore del citato decreto, č attualmente configurato in una autonoma figura criminosa che non č stata richiamata fra quelle espressamente elencate dall'art. 223 legge fall.).