(massima n. 1)
In applicazione della regola fondamentale di cui al comma 2 dell'art. 2 c.p., l'inosservanza dell'ordine di presentarsi ad un organo di polizia per l'esibizione di documenti attinenti alla circolazione dei veicoli - accertata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire prima dell'1 gennaio 1993 (art. 240 del testo citato) - essendo ora espressamente prevista come illecito amministrativo dall'art. 180, comma 8, del predetto codice, non realizza più l'ipotesi criminosa dell'art. 650 c.p. Tale inosservanza non può neppure essere sanzionata in via amministrativa ostandovi il disposto dell'art. 1, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, giacché il codice della strada non contiene alcuna norma transitoria analoga a quella dettata dall'art. 40 della legge stessa che deroga al principio di legalità enunciato in via generale. Ne consegue che in siffatta ipotesi non deve essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.