(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura non lontana dal minimo edittale allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola in ugual modo prossima ai nuovi e pił favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, né ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell'ambito della pił lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".