(massima n. 1)
Il principio della retroattività degli effetti extrapenali, in conseguenza d'una legge che abbia trasformato in illeciti amministrativi le condotte punibili, non può operare allorquando il reato siasi già estinto, posto che diversamente si sancirebbe la reviviscenza d'una realtà giuridica in contrasto con lo spirito e la lettera dell'art. 2 c.p., il quale, ispirandosi al favor rei, non può mai risolversi in un nocumento per l'imputato. (Fattispecie in tema di detenzione di sottoprodotto della vinificazione, non denaturato con la prescritta sostanza rivelatrice, rientrante nell'amnistia ex art. 1 d.p.r. 18 dicembre 1981, n. 744, e depenalizzata dall'art. 32, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha previsto la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro. Si è così, sulla base dell'enunciato principio, precisato che, essendo la estinzione del reato intervenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione e dovendo l'anzidetta causa estintiva prevalere su quella di abolitio criminis, era da escludersi la trasmissione degli atti all'autorità competente per la irrogazione di sanzioni amministrative; e ciò in conformità al dettato dell'art. 2, terzo comma, c.p.).