(massima n. 1)
Le disposizioni in tema di «sostituzione» delle pene detentive brevi, dettate dagli artt. 53 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto costituenti un sistema sanzionatorio «parallelo» a quello «ordinario» hanno un inequivocabile carattere di norme penali sostanziali. Ne consegue la soggezione di dette disposizioni al principio generale dettato dal comma 3 dell'art. 2 c.p. che sancisce l'operativitą, nel caso di successione di leggi diverse da quella vigente al tempo di commissione del reato. Pertanto nell'ipotesi di reato commesso prima dell'entrata in vigore della «novella» n. 402 del 5 ottobre 1993 introduttiva del pił gravoso parametro di lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva sostituita deve applicarsi il parametro di ragguaglio di lire 25.000 fissato dall'art. 135 c.p. nel testo vigente prima della suindicata L. 5 ottobre 1993, n. 402.