(massima n. 1)
Il giudice nel valutare in concreto la norma più favorevole deve considerare non solo le modificazioni concernenti la pena ma anche l'incidenza sulla prescrizione, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della nuova disciplina sopravvenuta, sia applicabile, ed, in genere, sugli altri effetti penali quali la non iscrivibilità sul casellario giudiziale, ove non venga applicato il beneficio ex art. 163 c.p. (Ipotesi in cui il termine prescrizionale non era ancora decorso e l'intervenuta modificazione della sanzione — da pena alternativa a solamente pecuniaria — ed il sensibile aumento del minimo edittale determinano anche una consistente diminuzione del termine massimo prescrizionale — da quattro anni e sei mesi a tre anni — e la non iscrivibilità della condanna nel certificato giudiziale, sicché, in assenza di esplicita richiesta di applicazione del beneficio ex art. 163 c.p., l'irrogazione di una pena pecuniaria di poco superiore a quella stabilita precedentemente in via alternativa costituisce ipotesi più favorevole).