(massima n. 1)
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il concetto di “modica quantità” di cui all'art. 72 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, è diverso da quello di “fatto di lieve entità” di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: la prima disposizione riguarda infatti solo un aspetto della detenzione, e cioè quello concernente la quantità della sostanza, mentre la “lieve entità” cui si riferisce la legge vigente riguarda il fatto per intero, di cui devono essere presi in considerazione tutta una serie di parametri quali i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la quantità e qualità delle sostanze. Ne consegue che, trattandosi di fattispecie non omologabili, non si pone un problema di applicazione della legge più favorevole ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del codice penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che, avendo il giudice di primo grado ritenuto la modica quantità delle sostanze oggetto di spaccio, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta norma più favorevole di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990).