(massima n. 1)
Allorché la modifica della competenza per materia sia posta in maniera autonoma dalla nuova legge — e non indirettamente come nel caso di diversa determinazione della sanzione edittale — la relativa norma è di carattere processuale e non sostanziale, e pertanto trova immediata applicazione in virtù del principio generale vigente in materia processuale tempus regit actum, onde non ci si può riferire, al fine di stabilire la competenza per materia, all'art. 2, comma terzo, c.p., che riguarda un profilo di diritto sostanziale e non di diritto processuale. (Fattispecie in tema di reato di omissione di atti di ufficio contestato come permanente, con inizio della condotta in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 286 del 1990).