(massima n. 1)
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma primo del citato D.L.vo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.L.vo, in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma terzo c.p. (nella specie si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e la Corte ha individuato la disciplina più favorevole nella pena pecuniaria prevista dall'art. 52 D.L.vo 274/2000, precisando che nel raffronto tra i due diversi sistemi sanzionatori non può darsi rilievo alla possibilità di sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge n. 689/1981, tenuto conto che la sua applicazione è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice e, inoltre, che la stessa sostituzione può essere oggetto di successiva revoca).