(massima n. 1)
In materia di successione nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale che, giudicando del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, c.s., in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L.vo 2000, n. 274 — e prima della legge 1 agosto 2003, n. 214 —, pur applicando il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per i reati divenuti di competenza del giudice di pace, aveva tuttavia ritenuto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il relativo divieto).