(massima n. 2)
Il divieto — stabilito dall'art. 58 quater, comma settimo bis della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 7, comma settimo, della legge n. 251 del 2005 — di concessione per più di una volta dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., deve ritenersi operativo nel caso in cui, con il titolo in esecuzione, le attenuanti generiche siano ritenute equivalenti alla recidiva, posto che con il giudizio di equivalenza la recidiva, ancorché non abbia determinato un aumento della pena inflitta, ha, tuttavia, svolto un effetto parzialmente paralizzante sulle attenuanti generiche, impedendone la funzione piena di alleviamento della pena.