(massima n. 1)
Il giudicato interno formatosi a seguito dell'annullamento parziale della Corte di cassazione non prevale sull'abolitio criminis, la quale fa venir meno, prima ancora che la validità e l'efficacia della norma penale discriminartice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico, sicché il giudice, formalmente investito della cognizione della fattispecie, oggetto di abrogazione, deve preliminarmente dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2 c.p. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il fatto di reato, oggetto dell'abolitio criminis, sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato, la sentenza, limitatamente a tale capo, va annullata senza rinvio e dalla pena, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, deve essere scomputato l'aumento riferibile al reato abrogato.