(massima n. 1)
Quando a seguito di successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2 c.p., venga meno il fatto di reato posto a fondamento della misura cautelare, il giudice dell'impugnazione, anche nell'ambito incidentale del procedimento cautelare e pur nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, deve rilevare la eventuale sopravvenuta abrogatio criminis.