(massima n. 1)
Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinitą va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioč in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalitą di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilitą di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla pretesa usucapione di un lastrico solare a seguito della realizzazione di alcuni lucernari, la corte territoriale aveva rigettato la domanda in quanto il lastrico di copertura non era visibile dalla pubblica via e ad esso si accedeva attraverso una scala stretta e chiusa da una porticina molto nascosta, restando i lucernari - che, in ogni caso, occupavano solo una porzione del lastrico - celati alla vista da un muretto; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso).