(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell'art. 1129, primo comma, c. c. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell'amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione dell'amministratore stesso, il quale, benché designato dall'autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue che l'amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all'assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 cod. civ. (Fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 1129 c. c., operate con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile "ratione temporis").