(massima n. 1)
Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell'art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano - come i cipressi - a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo cosģ da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.