(massima n. 1)
Il contratto tra proprietari confinanti, relativo alla costruzione di un muro di cinta con ripartizione delle relative spese, non richiede la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., poiché esso non ha ad oggetto beni immobili, limitandosi a creare un rapporto di dare-avere tra le parti.