(massima n. 1)
In caso di provvedimento amministrativo costitutivo della natura demaniale di un bene, lo stesso è sufficiente a determinare la inesistenza o il superamento di ogni controversia sul carattere non più pubblico dei terreni, quando il decreto amministrativo che "sdemanializza" un'area ha natura solo dichiarativa, come accade di regola per il demanio idrico, lacuale e fluviale, e lo stesso può ritenersi legittimo e incontestabile solo se i fatti su cui si fonda siano veri, potendosi, dal loro travisamento, dedurre l'illegittimità dell'atto stesso, che è quindi invalido e da disapplicare. (Nella specie la S.C. ha enunciato il principio rilevando che la sdemanializzazione del terreno vicino al fiume Tanaro era intervenuta per evento naturale accertato dall'amministrazione nel 1966 e l'intervento dell'uomo successivo si era verificato solo dopo che le aree avevano perso il loro carattere pubblico e demaniale).