(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio č necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguitą, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale č necessario che il bene accessorio arrechi una "utilitą" al bene principale e non al proprietario di esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialitą tra un immobile condominiale ed un'autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi ed aveva stabilito che il garage dovesse essere arretrato in osservanza della norma contenuta nel P.R.G. di Vicenza).