(massima n. 1)
In tema di divisione, il principio della omogeneità delle porzioni, dettato dall'art. 727 cod. civ. ed applicabile anche alle comunioni ordinarie ex art. 1116 cod. civ., postula che la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni di diversa qualità, essendo diretto ad attuare il diritto dei condividenti a conseguire una frazione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sull'unica massa da dividere, sicché esso non è applicabile alla comunione avente ad oggetto un unico immobile.