(massima n. 1)
La sentenza penale, con la quale č stata dichiarata la prescrizione dei reati in materia di evasione di accisa sul consumo di gas metano per uso domestico, destinato, invece, ad autotrazione (e soggetto, quindi, ad un'aliquota di imposta pił elevata), da un lato, non incide sul potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, che viene meno solo per effetto di una pronuncia assolutoria e, dall'altro, non concretandosi in un accertamento del credito erariale o in una condanna dell'imputato al pagamento dell'imposta evasa, non comporta nemmeno l'applicabilitą del termine di prescrizione decennale, secondo la disciplina dell'"actio iudicati" dettata dall'art. 2953 cod. civ., al posto di quello trentennale previsto dall'art. 19 del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (applicabile "ratione temporis").