(massima n. 1)
Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo - requisito prescritto dall'art. 602 c.c., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilitā al testatore, giā assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternitā e responsabilitā del medesimo nel disporre del suo patrimonio - non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.