(massima n. 1)
In tema di annullamento del testamento, l'incapacitą naturale del testatore postula la esistenza non gią di una semplice anomalia o alterazione delle facoltą psichiche ed intellettive del "de cuius", bensģ la prova che, a cagione di una infermitą transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontą, della coscienza dei propri atti o della capacitą di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacitą costituisce la regola e quello di incapacitą l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacitą, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacitą totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.