(massima n. 1)
Il curatore dell'inabilitato non ha diritto a indennitą, mancando una norma che ne preveda la spettanza e non potendosi a lui estendere il combinato disposto degli artt. 379 e 424 c.c., il quale consente di riconoscere un compenso al tutore per la maggiore intensitą delle funzioni di protezione dell'interdetto.