(massima n. 1)
In tema di amministrazione di sostegno, la prescrizione di cui all'art. 413, secondo comma, cod. civ., non costituisce adempimento processualmente necessario, sicché l'omessa comunicazione dell'istanza di chiusura della procedura all'amministratore di sostegno - che non è parte necessaria del procedimento - non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale.