(massima n. 1)
Al tutore di persona interdetta, gią costituito e soccombente in primo grado, non necessita l'autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio "ex novo" del giudizio da parte sua, agli effetti dell'art. 374, n. 5, c.c., la necessitą di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'incapace.