(massima n. 1)
L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne (nella specie ultratrentenne) cessa ove lo stesso, benché dotato di un patrimonio personale, sia ancora dedito (a spese del genitore) agli studi universitari presso una sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza aver ingiustificatamente conseguito alcun correlato titolo di studio o una possibile occupazione remunerativa.