(massima n. 2)
In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all'art. 156 c.c., nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell'assegno, individua il soggetto obbligato non necessariamente nel datore di lavoro, potendo essere, come nella specie, un ente erogatore di pensione, ovvero il conduttore di un immobile di proprietā del coniuge onerato; tuttavia tale terzo, pur dovendo essere individuato esattamente, non č parte del procedimento, con la conseguenza che, qualora egli si rifiuti di adempiere, resta a carico del coniuge promuovere, nelle forme ordinarie, giudizio di accertamento del debito.