(massima n. 1)
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) č eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternitā o maternitā, cosė determinandosi un automatismo tra responsabilitā genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilitā aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilitā e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali č costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.