(massima n. 1)
L'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, ai sensi ed agli effetti degli artt. 10 c.c., 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel concorso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Pertanto, la trasmissione televisiva di una ripresa filmata, che sia stata effettuata con il consenso alla diffusione dell'interessato, od in una delle indicate situazioni in cui viene meno il diritto alla riservatezza (nella specie, intervista di un procuratore legale effettuata dalla Rai e ripresa del medesimo nel corso di un'udienza pubblica), può rientrare nel divieto di cui alle citate norme e deve essere considerata abusiva qualora risulti in concreto attuata con strumenti e modalità tali da ledere la dignità della persona nel senso specificato, in quanto l'intervista e la ripresa filmata, attraverso sapiente montaggio e suggestiva combinazione del commento parlato e musicale, espongano l'intervistato al biasimo e riprovazione del pubblico. I diritti di opinione, di critica e di cronaca, che sono aspetti della libertà di manifestazione del pensiero, assicurate dall'art. 21 della Costituzione, oltre i limiti interni del rispetto della verità, all'aderenza al fatto riferito, dell'interesse sociale all'informazione e del buon costume, trovano ulteriore limite nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, garantita dai fondamentali e prevalenti precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, e, pertanto, il loro concreto esercizio non può avvalersi di strumenti e modalità tali da comportare lesione dell'altrui onore e reputazione, dovendo l'informazione essere resa in forma corretta e non ingiuriosa nonché con una valutazione serena e non tendenziosa.