(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 485 c.p. (falsitą in scrittura privata) la condotta di colui che, in qualitą di progettista, forma una falsa lettera di presentazione al Comune di un preliminare di accordo di programma per un progetto di lottizzazione per conto di una societą, apponendovi la firma apocrifa del legale rappresentante della stessa committente, considerato che la lettera privata assume, nella specie, in ragione del suo contenuto e della sua peculiare destinazione, la connotazione di scrittura privata comprovante rapporti giuridici di diritto privato, rilevante ai fini della fattispecie costitutiva dell'art. 485 c.p. (Nella specie la lettera di presentazione degli elaborati progettuali era destinata ad avviare la pratica burocratica di formalizzazione dell'accordo di programma, momento determinante ai fini della maturazione del diritto del professionista alla percezione dei dovuti compensi, secondo le clausole contrattuali che vincolavano quest'ultimo alla societą, la quale, a sua volta, aveva espresso e formalizzato il proprio dissenso, tramite il legale rappresentante, in ordine alla consistenza volumetrica delle opere progettate).