(massima n. 1)
Integra il reato di falsitā in scrittura privata, la condotta di colui che crei, in fotocopia, due false dichiarazioni di quietanza con falsificazione della firma del defunto creditore; né, a tal fine, rileva il tempestivo disconoscimento - in sede civile - delle predette scritture effettuato dagli eredi, in quanto esse almeno nel lasso di tempo sino all'eventuale disconoscimento hanno la stessa forza probante dell'originale, capaci anche di sostenere una pronuncia giudiziaria favorevole ove, per mera negligenza o disattenzione "ex adverso", le stesse non siano tempestivamente disconosciute o la controparte sia contumace, di guisa che maturi il riconoscimento tacito di cui all'art. 215 cod. proc. civ. Ne deriva che il disconoscimento č un "posterius" che non elide l'esistenza del reato - il quale ha natura di reato di pericolo e si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia la cui validitā č destinata a permanere in assenza di tempestivo disconoscimento nell'universo giuridico con la stessa forza probante di un originale - che si perfeziona con l'uso della fotocopia avvenuto, nella specie, mediante la produzione in giudizio della stessa.