(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 485 c.p. la nozione di scrittura privata, non definita né dalla legge civile, né da quella penale, va desunta dalla sua funzione specifica, che è quella di fissare in un documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica. Essa pertanto può riguardare non solo la nascita, l'esercizio, l'estinzione di un diritto soggettivo, ma anche qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti giuridici nell'ambito di un rapporto giuridico. Viceversa, la falsità inutile è soltanto quella che non incide, ed in modo assoluto, sulla efficacia e sulla rilevanza di un atto. (Fattispecie relativa a delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p. per aver l'imputato lacerato la parte del documento contenente la propria sottoscrizione alla ricevuta rilasciatagli dal proprietario dell'appartamento, pur dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione, e nella quale si dava atto che la somma versata veniva corrisposta ed accettata solo quale indennità di occupazione. Tale ricevuta è stata ritenuta contrariamente a quanto avevano ritenuto i giudici di merito, finalizzante non solo alla prova del versamento del denaro al proprietario dell'appartamento, ma anche a provare che il conduttore, pur dopo la risoluzione del contratto, conveniva con il proprietario di attribuire al versamento soltanto il carattere e gli effetti di una mera indennità di occupazione; pertanto la soppressione della parte essenziale del documento integra, l'aspetto materiale, gli estremi del delitto di cui agli artt. 490 e 495 c.p.).